5/7/2021
Il Mims, con parere n. 873 del 21 marzo 2021, ha risposto al quesito sull’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, previsto all’art. 1 comma 3 del DL 76/2020. In particolare si chiedeva se l’esclusione fosse riferita esclusivamente alla fattispecie della procedura negoziata, di cui all’art. 1 comma 2 lett. b), oppure anche alla procedura di comparazione dei preventivi in caso di affidamento diretto, ai sensi dell’art 1 comma 2 lett. a) dello stesso decreto.
Per il Mims “l’istituto dell’esclusione automatica delle offerte anomale trova applicazione quando, per la selezione dell’offerta, la stazione appaltante ricorre al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, come previsto dall’art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Dal rilievo che negli affidamenti diretti, ivi compresi gli affidamenti disposti ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.L. 76/2020, l’eventuale confronto tra preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, che rappresenta una best practice, non presuppone l’utilizzo di un criterio di aggiudicazione, deriva che il meccanismo di esclusione automatica di cui all’art. 1, comma 3, DL. 76/2020, non è applicabile all’affidamento diretto. Ciò posto, la stazione appaltante, nel corso della trattativa, laddove ne ravvisi la necessità sulla base di elementi specifici, ha sempre facoltà di richiedere all’operatore economico spiegazioni sul preventivo offerto, atteso che, secondo le indicazioni fornite da ANAC nelle Linee guida ANAC n. 4, par. 1.2, nella motivazione del provvedimento occorre dar conto dettagliatamente delle ragioni della scelta operata anche sotto il profilo della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante stessa deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione”. (MCM)
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