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Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione (CSP/CSE)

Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione (CSP/CSE)

  • La responsabilità del coordinamento della sicurezza nei cantieri è della figura professionale denominata “coordinatore per la sicurezza“.
  • Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o anche detto coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera è la figura professionale definita dal punto f) del comma 1 dell’Articolo 89 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. In questo modo:
  • “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”.

Compiti

  • Il ruolo del Coordinatore per l’esecuzione è un ruolo assolutamente operativo, che prende forma e sostanza al momento dell’inaugurazione delle opere. È un professionista esecutivo quindi, che segue punto per punto, passo dopo passo il corretto andamento dei lavori. Questi i suoi compiti:
  • “a) Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC ndr) ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro
  • b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS, redatto dai datori di lavoro, dai dirigenti o dai preposti delle ditte esecutrici), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto, e il fascicolo (caratteristiche dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b – vedi pagina del nostro sito dedicata al Coordinatore sicurezza progettazione), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione”.
  • Oltre ad avere funzioni estremamente mirate e destinate alla costruzione, alla pratica del lavoro in senso stretto, ricopre anche ruoli per quanto riguarda le parti sociali, in raccordo con il RLS. In particolare, durante i lavori:
  • “d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere”.

Coordinamento e vigilanza

  • Ha sostanzialmente quindi compiti di vigilanza, controllo e ispezione in cantiere, quotidiani. Deve osservare il cantiere, assicurarne la correttezza e la sicurezza, segnalare inadempienze al committente o al responsabile dei lavori e se questi non ascoltassero le sue indicazioni, segnalare le inadempienze e le irregolarità totali alle ASL territoriali e alla Direzione Provinciale del lavoro. Ovvero:
  • “e) Segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97 (obblighi dei lavoratori autonomi, dei datori di lavoro e dei preposti, misure generali di tutela e obblighi per la sicurezza dei datori di lavoro dell’impresa affidataria), comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
  • f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.
  • Il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione viene nominato per legge qualora si sia in presenza di più imprese esecutrici, e deve essere nominato anche qualora si sia in presenza di ditte affidatarie. In questo caso, ovvero quando l’esecuzione di un lavoro viene smembrata e assegnata a più ditte, il coordinatore per la sicurezza in esecuzione ha anche il compito di redigere il PSC per le stesse e il fascicolo sulle caratteristiche delle opere.
  • La nomina del coordinatore per l’esecuzione è un obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori.

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