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D.Lgs. 199 15 dicembre 2021

l decreto, in vigore dal 13 giugno 2022, recepisce, nello specifico, la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

Contents

le differenze introdotte dall’allegato III

Campo di applicazione e obblighi di utilizzo

1. Il presente Allegato si applica agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che rientrino nell’ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, e per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Ambito di applicazione

è rimasto tutto come nell’attuale decreto e l’Ambito di applicazione è solamente per nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti. Valgono le FAQ emanate dal MISE sulle ulteriori esclusioni.

Non si applica ad alle ristrutturazioni importanti di primo livello.

L’ambito di applicazione è rimasto per tutti gli edifici, ad esclusione dei casi che ricadono nell’appendice A del DM 26.06.2015 (APE). Quindi, se un edificio non è soggetto all’APE, non è soggetto nemmeno all’applicazione del D.Lgs. 199/2011.

Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili

1. Gli edifici di cui al paragrafo 1, punto 1,( edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti) sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

Le percentuali di copertura FER (Fonti Energetiche rinnovabili) sono aumentate del 10% sia per quanto concerne la verifica di copertura sul servizio acqua calda sanitaria sia per la copertura sulla somma dei servizi di riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento.

Fino ad oggi coperture FER del 50% (salvo maggiorazioni regionali)oggi la copertura è del 60%. Gli obblighi di cui sopra non possono essere assolti con dispositivi che producono calore per effetto Joule (non sono ammesse resistente elettriche).

Calcolo della potenza elettrica degli impianti 

3. La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula: 𝑃=𝑘𝑆

Dove:

  • k è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione;
  • S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, misurata in m2. Nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l’installazione degli impianti.

Il valore sul nuovo è più che raddoppiato.

4. L’obbligo di cui al punto 1 non si applica qualora l’edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente, così come definito dell’articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, purché il teleriscaldamento copra l’intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e/o il teleraffrescamento copra l’intero fabbisogno energia termica per raffrescamento.

qualora l’edificio sia collegato ad un impianto TLR non sono tenuto a verificare i limiti dei precedenti punti.

Installazione negli edifici pubblici: aumentano gli obblighi percentuali

5. Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali di cui al punto 1 sono elevati al 65% e gli obblighi di cui al punto 3 sono incrementati del 10%.

Per gli edifici pubblici: le percentuali di copertura passano rispettivamente dal 50% al 65%, mentre la potenza minima installata, considerando sempre un edificio con una S pari a 100 m2, passa da 5 kW a 5,5 kW per le nuove costruzioni e da 2,5 kW a 2,75 kW per gli edifici esistenti (in entrambi i casi basta un modulo solare fotovoltaico in più).

6. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli obblighi di cui al presente paragrafo sono rideterminati con cadenza almeno quinquennale, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica. In occasione della suddetta revisione degli obblighi, è valutata l’estensione degli stessi agli edifici sottoposti a una ristrutturazione importante di primo livello, nonché alle categorie di edifici appartenenti alle categorie E2, E3 ed E5 di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, con superficie utile superiore a 10.000 metri quadri, anche se non sottoposti a ristrutturazione.

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